di geomTerracciano » 07/07/2008, 20:26
Egregio utente,
l'art. 1136 del codice civile prevede una prima convocazione ed una seconda con maggioranze differenti e più elevate (difficilmente raggiungibili) per la prima, sia per la costituzione, sia per la validità delle delibere.
In prima convocazione l'assemblea è infatti validamente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Per la seconda convocazione non è invece previsto espressamente un quorum costitutivo, ma poichè in seconda convocazione si ha validità delle delibere solo se le stesse riportano un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 1136 cod.civ.), si evince che tali maggioranze siano necessarie anche per la validità dell'assemblea.
Naturalmente poi tutto dipende dagli argomenti all'ordine del giorno perchè, per fare un esempio, la nomina, la revoca o la conferma dell'amministratore richiede:
MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA E 500 MILLESIMI, non 501 come si lascia credere.
Un'unica convocazione dell'assemblea non è mai auspicabile, perchè richiederebbe maggioranze speciali dificilmente raggiungibili.
Quindi nel caso esposto, volente o nolente, non si può fare una sola convocazione.
Saluti cordiali
geom. Oreste Terracciano